Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/224

Da Wikisource.

— 191 —

il sopraddetto Battaglione con l’associarsi nella sua marcia gli altri contingenti universitarii dello Stato, deve per l’omogeneità e compattezza dello stesso non essere confuso colla mobilizzazione della Guardia Nazionale.

Considerando come alla pronta formazione complessiva del Battaglione, ed a stabilire uniformità d’intelligenze disciplinari, torni opportuno l’invio nelle diverse Università dello Stato di alcuni Deputati del Corpo universitario.

Considerando in fine che ogni sollecitudine si richiede per il pieno armamento di questa eletta schiera,

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Ordina:

Art. 1. Il Battaglione Universitario rimane posto a disposizione del Ministro della Guerra per destinarlo a favore della Indipendenza Italiana.

Art. 2. Formerà esso un Corpo separato dal la Guardia Nazionale mobilizzata.

Art. 3. Pel complessivo uniforme coordinamento dello stesso, saranno immediatamente spediti nelle Università dello Stato deputati scelti dal Corpo universitario.

Art. 4. Il Ministero della Guerra curerà il pronto e completo armamento del Battaglione sunnominato.

Art. 5. Ai Ministri della Istruzione pubblica e della Guerra è affidata la esecuzione.

Data dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 22 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo