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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/263

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il Preventivo delle Casse stesse. I Ministri e Direttori trarranno i loro mandati sulle diverse Casse fino alla concorrenza delle somme come sopra accordate.

La Cassa Centrale ed i Ricevitori Nazionali delle Province trasmetteranno insieme alle consuete situazioni, dentro i primi tre giorni susseguenti alla quindicina, uno Stato di confronto de’ Preventivi diviso in due parti: la prima conterrà le somme indicate nel Preventivo quindicinale attivo colle cifre realizzate; la seconda le somme realmente pagate a fronte di quelle presunte nel Preventivo di spese, come al modello N.° 3.° unendovi all’appoggio, debitamente quietanzati, i mandati spediti dai Ministri, Direttori, o Ordinatori da essi delegati.

La Computisteria spedirà agli Amministratori Nazionali, ed alla Cassa centrale i debiti riscontri di ricevimento; e dopo la necessaria verifica tra smetterà loro le ſedi di credito per le somme pagate, scritturando su queste basi i movimenti così di ogni Cassa, come di quella generale dello Stato.

Se vi fossero introiti a realizzarsi, o pagamenti ad eseguirsi relativi agli Esercizi precedenti, si redigeranno gli analoghi Preventivi nelle forme di sopra indicate.

La trasmissione predetta de’ Preventivi quindicinali non esclude che le Direzioni continuino a rimettere al Ministero delle Finanze prima del giorno 15 di ciascun mese la consueta situazione degl’introiti, e delle spese riconosciute nel mese precedente, poste a confronto delle partite considerate nelle tabelle Preventive, o sopravvenute