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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/288

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4. Alla madre dell’estinto, allorchè questi non lascia moglie o figli, o padre, o dopo che sia venuto a morte quest’ultimo che già percepisce la pensione.

5. Ai fratelli minorenni ed alle Sorelle innutte dell’estinto, quando alla sua morte non esista alcuna delle quattro precedenti categorie.

Art. 3. Nella sala massima del Campidoglio dove terrà suo seggio la Costituente Italiana verranno registrati in una gran lapide i nomi dei Volontarj, che con tutta la coscienza del sacrificio dettero e daranno la vita loro alla Patria.

Art. 4. I feriti non divenuti inabili al lavoro, ma impediti temporariamente dalle ferite non ancora rimarginate avranno diritto al soldo sinchè siano risanati.

I Ministro di Guerra e di Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 29 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

Il Ministro interino della Guerra e Marina
Calandrelli.


Il Ministro delle Finanze
G. Manzoni