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Art. 3. Il Monitore pubblicherà i nomi di tutti coloro, i quali non adempiranno alla presente disposizione.

Art. 4. Il Governo procederà immediatamente all’esazione del versamento, con tutti i mezzi che le leggi ordinarie contro i debitori dello Stato, e i poteri straordinarii conferitigli dall’Assemblea, gli accordano.

Roma, dalla residenza del Triumvirato, li 10 Aprile 1849.

I Triumviri


(203)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Visti i Decreti dell’Assemblea Costituente del 2 e del 6 Marzo, co’ quali viene autorizzato il Potere Esecutivo ad emettere una nuova moneta di rame da 3 baiocchi, e a coniare una moneta erosa sino ad un milione di scudi;

Considerando che i mezzi della coniazione sono stati poco solleciti, e che per questo, non si è potuto emettere finora la moneta erosa oltre alla somma di Scudi 23,000;