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lo che sono sfornite di ogni altro mezzo di sussistenza.
Considerando, che un Regolamento specifico per l’attuazione di così salutare provvidenza non può sul momento essere pubblicato, a cagione delle molte notizie pratiche che abbisognano, varianti per varietà di luoghi.
Considerando che ogni ritardo è dannoso, e che non deve procrastinarsi di sollevare la classe agricola, che è tanto benemerita dell’Italiana prosperità commerciale.
IL TRIUMVIRATO
Decreta:
Art. 1. Ogni famiglia, composta da un numero almeno di tre individui, avrà a coltivazione una quantità di terra capace ai lavori di un pajo di buoi, corrispondente ad un buon rubbio romano, cioè due quadrati censuari, pari a metri quadrati ventimila.
Art. 2. I vigneti saranno dati a coltura all’individuo senza che sia richiesta la famiglia, e verranno divisi in ragione della metà della indicata misura.
Dato dalla Residenza del Triumvirato li 27 Aprile 1849.
I Triumviri