Vai al contenuto

Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/59

Da Wikisource.

— 26 —

cambio delle valute; in aggiunta, supplemento, e dichiarazione di quanto prescrive l’Ordinanza suddetta;

Ordina:

Art. 1. I soli capi d’arti, i quali tengono lavoranti a pagamento settimanale, e le cui mercedi non oltrepassino complessivamente la somma di scudi venti la settimana, avranno diritto di cambiarla in moneta o in biglietti d’infimo valore, a termini in tutto il resto dell’Ordinanza precedente.

Art. 2. I Presidenti Regionarj si adopreranno con tutta la diligenza per la fedeltà ed esattezza delle note che dovranno certificare gratuitamente, e rammenteranno ai capi d’arti le pene che la legge commina in caso di abuso e di falsità contro la scroccheria per le false supposizioni, o altre frodi che potessero commettere.

Art. 3. Le note da certificarsi conterranno l’elenco nominale dei lavoranti col rispettivo soldo, e dovranno rinnovarsi ad ogni settimana.

Art. 4. Quanto agli altri capi d’arti e mestieri, sarà a loro carico di saldare le opere senza aggravare i mercenarj, e senza dar motivo a disordini per il modo di pagamento.

Art. 5. I Ministri sono incaricati, rispettivamente nella parte che li riguarda, della esecuzione.

Fatto a Roma nella nostra residenza li 16 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

Il Ministro dell'Interno A. Saffi.