Vai al contenuto

Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/628

Da Wikisource.

— 595 —

(312)

ROMANI!


Mentre i Romani ed i profughi qui convenuti votano le sostanze e la vita sull’altare della Patria, ed al nome italiano, redento il 30 aprile scorso dalla vittoria del Popolo, si preparano nuove glorie, i nemici del bene possono abusare dello stato di guerra, e mentendo il supremo diritto della Patria, predare cavalli od altra cosa ad uso dell’Armata.

A prevenire una siffatta usurpazione dell’altrui e de’ poteri governativi ad un tempo, si notifica che le requisizioni comandate non dipendono mai da ordini verbali, ma scritti e muniti della pubblica impronta, i quali si denno presentare alla persona richiesta colla remissione all’atto del ritiro di una ricevuta firmata dal delegato alla perquisizione operata.

La violazione della proprietà mediante ordini mentiti costituisce un crimine capitale allorquando gli avcri privati sono, come oggi, chiamati a soddisfare alle supreme esigenze della Patria.

La cognizione ne è rimessa alla Commissione militare stata istituita, e composta dai Cittadini Pisacane, Morelli, Montecchi, Ravioli, Lopez, Checchetelli, Croci, Sani, Tora. Questa Commissione è in seduta permanente.

Generosi abitanti della Città Eterna!

Questa notificanza è pei vostri nemici, per coloro che colle manomessioni private attentassero ai nervi della ricchezza pubblica, ed alla sicurezza interna più che mai necessaria al Cit-