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date disposizioni, a maggiore intelligenza di tutti, d’ordine del Ministro della Guerra, si notifica quanto segue.
1. È permesso il libero transito dalla Città ai Campagnoli.
2. È permesso ancora a tutti quelli, cui necessita per l’approvigionamento della Città, la qual cosa, giusta gli ordini in vigore, rimane di esclusiva spettanza del Municipio.
3. A tutti quelli, cui viene imposto da urgenza Governativa, giustificandola con documento del relativo Ministero.
4. A tutti gli altri, per qualsivoglia titolo, rimane inibita l’uscita dalla Città.
Chiunque credesse aver ragioni tali, che valessero ad ottenere eccezione a queste disposizioni, si rivolga a questo ufficio civile e militare di Sicurezza pubblica, al quale dal Ministro della Guerra è esclusivamente delegato il potere di rendere quella giustizia che sarà compatibile colle circostanze, avvertendo di risparmiare d’inutili dimande il Triumvirato, il sullodato Ministro della Guerra, o altra qualsiasi Governativa autorità.
La presente Ordinanza rimane ferma fino a nuova disposizione.
Dalla Direzione civile e militare di Sicurezza pubblica, li 19 Maggio 1849.
Il Direttore Civile O Meloni |
Il Capo Militare d' Ufficio Calvagni Maggiore |