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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/769

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date disposizioni, a maggiore intelligenza di tutti, d’ordine del Ministro della Guerra, si notifica quanto segue.

1. È permesso il libero transito dalla Città ai Campagnoli.

2. È permesso ancora a tutti quelli, cui necessita per l’approvigionamento della Città, la qual cosa, giusta gli ordini in vigore, rimane di esclusiva spettanza del Municipio.

3. A tutti quelli, cui viene imposto da urgenza Governativa, giustificandola con documento del relativo Ministero.

4. A tutti gli altri, per qualsivoglia titolo, rimane inibita l’uscita dalla Città.

Chiunque credesse aver ragioni tali, che valessero ad ottenere eccezione a queste disposizioni, si rivolga a questo ufficio civile e militare di Sicurezza pubblica, al quale dal Ministro della Guerra è esclusivamente delegato il potere di rendere quella giustizia che sarà compatibile colle circostanze, avvertendo di risparmiare d’inutili dimande il Triumvirato, il sullodato Ministro della Guerra, o altra qualsiasi Governativa autorità.

La presente Ordinanza rimane ferma fino a nuova disposizione.

Dalla Direzione civile e militare di Sicurezza pubblica, li 19 Maggio 1849.

Il Direttore Civile
O Meloni
  Il Capo Militare d' Ufficio
Calvagni Maggiore