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loro, che in onta al diritto dei Popoli, s’imposero colla forza brutale alla direzione delle Province invase, sotto pena pei trasgressori di essere considerati traditori della Patria.
È sospesa nelle suddette Province l’esazione delle imposte, sotto la stessa comminatoria pei contravventori; i quali saranno inoltre responsabili verso il Governo della Repubblica delle somme indebitamente percepite ed erogate.
I contribuenti e debitori dello Stato, che abitano ne’luoghi soggetti all’invasione, sono diffidati dal versare i pagamenti nelle rispettive Casse erariali.
Tutti coloro che dopo la promulgazione del presente Decreto eseguiranno i suddetti pagamenti, a meno che non risulti provato il versamento definitivo de’medesimi nella Cassa della Depositeria in Roma, non saranno tenuti assoluti dal loro debito verso il Governo della Repubblica.
Dato dalla residenza del Triumvirato li 24 Maggio 1849.
I Triumviri