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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/825

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principii di una savia Amministrazione pubblica;

Considerando che lo scopo al quale tendeva il decreto 28 Febbrajo 1849, relativo al pagamento delle imposte da farsi in boni dello Stato o della Banca, è cessato per trovarsi ora la suddetta valuta diffusa in tutte le Province dello Stato;

Considerando che il decretato vincolo serve di pretesto ai Percettori delle pubbliche imposte, per versare nelle Casse erariali i prodotti dello Stato in soli Boni, e non nella specie che vengono loro pagate dai Contribuenti;

Considerando che per tal modo il denaro pubblico può essere adoperato ad alimentare un Commercio di Cambio, ad un saggio effrenato ed immorale;

Decreta:

1. Resta abrogato il Decreto 28 Febbrajo, e quindi il pagamento delle Tasse pubbliche, Dazi, e tutt’altro potrà farsi liberamente dai Contribuenti, o in boni o in moneta metallica, non esclusa quella erosa, senza limitazione di somma.

2. I Percettori delle imposte tutte saranno obbligati a notare tanto nelle ricevute che eglino rilasciano ai Contribuenti, quanto nelle matrici di quelle e nei loro registri la specie dei valori incassati, per quindi versare in eguale qualità nelle Casse erariali.

3. Ogni provata contravenzione a questa legge, per parte dei percettori suddetti, sarà punita come prescrivono le leggi contro coloro che abusano del pubblico denaro.