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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/827

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stranieri, che per amore di libertà, lasciata altrove deserta una piazza da Ufficiale, vengono qui a ricercare un asilo.

Il concorso però degli Ufficiali estranei non deve render peggiore la condizione degli altri che ora appartengono alla nostra famiglia militare, e che luminose prove han già date di valore e di patriottismo. Il beneficio per gli uni non deve essere di danno per gli altri. La certezza delle promozioni, a chi le merita, fra quei che fanno già parte della nostra armata, esser deve integra, esser deve una verità.

A conciliare pertanto l’accoglienza che il Governo fa ai nuovi Ufficiali, colla giustizia di non pregiudicare ai militari già in servizio, si dispone quanto appresso:

1. E istituito un Corpo Militare distinto, denominato deposito degli Ufficiali.

2. Ogni individuo, sia italiano, sia straniero, che abbia servito in Milizia regolare, in Nazionale mobilizzata, o in Corpi franchi in qualità di Uffiziale, e che abbia idoneità a sostenerne l’incarico, potrà essere ascritto nel Corpo suddetto.

3. Nel Ministero della Guerra e Marina un Incaricato speciale dovrà esaminare i brevetti e documenti dei concorrenti, riconoscerne la regolarità, assicurarsi della idoneità e moralità del soggetto, ed eseguirne la iscrizione nei ruoli del Corpo.

4. Di mano in mano che andranno a costituirsi i Corpi di nuova formazione, fino al completamento dell’Armata a senso delle disposizioni del Triumvirato, sarà prelevato dal Deposito