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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/847

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retano non soggetto a incameramento, benemerito nel passato per essersi prestato in altre circostanze, non ha ancora in queste gravissime partecipato a’ sagrifici comuni;

Il Triumvirato

Decreta:

Art. 1. La Santa Casa di Loreto somministrerà immediatamente la somma di scudi trenta mila a beneficio del pubblico Erario.

Art. 2. Ritardandosi per fatto degli Amministratori l’adempimento della presente Ordinanza, il Governo provvederà direttamente nei modi più efficaci.

Art. 3. I Ministri dell’Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Roma dalla residenza del Triumvirato 27 Maggio 1849.

I Triumviri