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Art. 2. Saranno eccettuate le campane delle Basiliche, delle Parrocchie e Chiese nazionali, non che quelle che per pregio artistico o d’antichità meritano di essere conservate.

Art. 3. I Ministri della Guerra e dell’Interno sono incaricati dell’esecuzione del presente Decreto.

Roma 24 Febbrajo 1849.

Il Presidente


I Segretari

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REPUBBLICA ROMANA


ORDINANZA MINISTERIALE.

Considerando che le gravi contingenze della Repubblica hanno impedito fino ad ora l’Assemblea Costituente di sanzionare il nuovo ordinamento dei Tribunali della Capitale;

Vista l’urgenza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Ottenuta l’approvazione del Comitato Esecutivo;

Il Ministro di Grazia e Giustizia

Ordina:

Art. 1. Le udienze ordinarie dei Giudici e Tribunali di Roma restano per ora sospese.

Art. 2. Verrà quanto prima indicato il giorno in cui si potranno riprendere.