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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/860

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2. Un nuovo Reggimento sarà formato, serbando lo stesso nome e la stessa bandiera, ed applicandovi la capitolazione e la tariffa delle truppe di linea.

3. Tutti gl’individui appartenenti alla già Legione Romana che si arroleranno in questo nuovo corpo con la detta capitolazione, conserveranno gli stessi averi di prima, e saranno dichiarati benemeriti della Patria.

4. Tutti gli officiali appartenenti all’antica Legione Romana (10° di Linea) conserveranno pienamente i loro diritti nel nuovo corpo, senza aver bisogno di ulteriore sanzione.

Roma 30 Maggio 1849.

Per il Ministro della Guerra e Marina assente
M. Montecchi


(490)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

SENTENZA

Roma martedì 28 Maggio 1849.

Il Consiglio di Guerra di Divisione convocato d’ordine del cittadino Ministro di Guerra e Marina per giudicare Giuseppe Zuffi del defunto Domenico da Bologna, di anni 27, comune del Reggimento Artiglieria, imputato di diserzione in presenza del nemico: