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Considerato che ogni riforma in amministrazione, tanto più piace ove si conforti dell’esempio di chi la statuisce;

Ritenuto che entro il più breve termine debba provvedersi a un organico per gl’impiegati governativi, e togliere l’abuso detestato di accumulare in una sola persona moltiplici soldi per moltiplicità d’impieghi;

L’Assemblea Costituente,

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Decreta:

Art. 1. È proibita ai Rappresentanti del Popolo all’Assemblea Costituente Romana la percezione di un doppio soldo.

Art. 2. Quei Rappresentanti che coprissero un impiego governativo, cui sia annesso soldo, dovranno dentro cinque giorni dare l’ozione, o per questo, o per l’indennizzo inerente alla qualifica di Rappresentante del Popolo.

Art. 3. Il Potere esecutivo e il Ministro dell’Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Roma 24 Febbrajo 1849.

Il Vice - Presidente

Il Segretario