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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/900

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REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 4 Giugno 1849.

Allorchè per servizio militare occorreranno a qualcuno i mezzi di trasporto, dovrà dirigersene la richiesta all’Intendente Generale, il quale, verificata la causa, ne farà l’ordine di pagamento. Senza di esso è proibito all’Intendente militare di pagare l’importo di vetture, o altri mezzi di trasporto, qualunque ne sia stato il motivo o il pretesto.

Le vetture per servizio del Ministero della Guerra saranno ordinate con invitazione in iscritto dell’Ajutante del Ministero secondo il consueto.

Restano diffidati i negozianti di vetture di non prestarsi ad altre richieste, sotto pena di non riceverne dall’Amministrazione Militare il corrispondente pagamento.

Per il Ministro Montecchi

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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

I Triumvirato

Considerato che nelle attuali circostanze deve aversi in considerazione che il Popolo non trovasi in grado di corrispondere a tutti i suoi impegni;