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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/934

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tolo di viveri di Campagna, viene compreso an che il soprassoldo ordinario e cessa qualunque altro diritto di percepirlo.

Per il Ministro M. Montecchi

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REGOLAMENTO DISCIPLINALE

PEL SERVIZIO DEI VETERINARI DE’CORPI MILITARI IN CENERE

Art. 1. Il veterinario ispezionerà quando n’è richiesto, ovvero spontaneamente il fieno, la paglia, i grani ec. per manifestarne in occorrenza al comandante del corpo le qualità nocive o non buone, le alterazioni ec.

Art. 2. Esaminerà pure le acque per l’abbeveraggio, onde se impure, alterate etc. indicare i mezzi di correggerle; inquantochè le disposizioni relative possano dipendere dal comandante suddetto; altrimenti ne avviserà il veterinario in capo.

Art. 3. Il veterinario indicherà quali cavalli abbian d’uopo del cibo verde nella stagione opportuna; in qual modo, e quando occorra riprendano il cibo secco. Parimente dipenderà da lui il far salassare e purgare quelli, che durante l’azione del verde polessero averne d’uopo, guartandosi dall’abuso inveterato di salassare indistintamente i cavalli messi ad una tale dieta.

Art. 4. Veglierà cziandio il veterinario la distribuzione delle razioni poichè non tutti i cavalli essendo dotati delle medesime facoltà dige-