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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/948

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REGOLAMENTO ORGANICO

PEL SERVIZIO DE' VETERINARI

Il servizio di veterinaria presso l’armata sarà eseguito da un veterinario capo, da un veterinario aggiunto, e dai veterinarj dei Corpi tutti che hanno cavalli.

Saranno questi di due classi cioè veterinarj di prima classe, e veterinarj di seconda classe. Vi saranno inoltre i marescalchi ferratori.

Il veterinario Capo sarà assimilato ad un Capitano di cavalleria.

Il veterinario aggiunto a Tenente.

I veterinarj di prima classe a Sotto-tenente.

Il veterinario di seconda classe ad ajutante sotto uffiziale.

I marescalchi ferratori a Brigadieri.

Ognuno di questi avrà il soldo e gli accessorj a seconda del grado cui è assimilato, i marescalchi poi avranno per indennizzo delle ferrature baj. 4 mensili per ogni cavallo in forza e presenza allo squadrone. Avranno i veterinarj l’uniforme della cavalleria colla differenza che il colletto, ed i paramani saranno di velluto turchino.

I distintivi dei gradi saranno un ricamo di oro pel veterinario Capo, ed aggiunto, di argento per gli altri.

Il ricamo sarà al collo, e paramani dell’altezza di 15 millimetri pel veterinario Capo, dell’altezza di 10 millimetri per l’aggiunto.

Il veterinario di prima classe avrà due asole ricamate al collo e paramani.