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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/951

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conservati, e propone le rinnuovazioni, e miglioramenti di cui abbisogna.

Il veterinario aggiunto sarà uno dei veterinarj di prima classe inservizio presso uno dei Corpi di truppa. Coadjuva il veterinario capo, e ne fa le veci, quando il veterinario capo ne è impedito, o legittimamente per alcun tempo esonerato.

Al veterinario di prima classe è affidata la salute dei cavalli del Reggimento o Corpo di Truppa. Essi sono subordinati ai Comandanti dei Corpi, presso i quali servono, e danno rapporto periodicamente, e nel modo da essi Comandanti determinato di quanto avviene relativamente alla salute dei cavalli, alla salubrità delle infermerie, e scuderie, alle qualità degli alimenti, e a quant’altro occorre pel buon andamento del servizio veterinario.

Di tutto ciò danno pure periodico e regolare rapporto al veterinario capo, col quale corrispondono direttamente per tutto ciò, che riguarda il servizio sanitario, e a cui sono direttamente subordinati.

Si fanno ajutare dai veterinarj di seconda classe, dei quali sorvegliano il servizio, e che sono sotto la loro dipendenza.

I veterinarj di seconda classe, quando sono distaccati con una frazione dei Corpi, cui appar tengono, fanno tutto ciò che è prescritto pei veterinarj di prima classe rendendone conto al Comandante di quella frazione, ed al veterinario di prima classe del Corpo, e facendosi coadjuvare dai marescalchi, dei quali sorvegliano il servizio.

Ove esista un numero considerevole di cavalli