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54 e. cais di pierlas

diritto: Locum subulci seu sepulchri cum eius territorio et districtu, eiusdemque dirictum dominium, tam in spiritualibus quam in temporalibus, nec non et fortalitia, villas, terras, territoria et pertinencias quascumque, cum hominibus, vassallis, omagiis, vassalorumque redditibus, angarijs, perangarijs, fructibus, introitibus, censibus, decimis, albergaris, domibus, edificijs, terris, pratis, hortis, montibus, planis, nemoribus, molendinis tam a grano quam ab oleo, communalibus, gabellis, dacitis, pedagijs, passibus, pascuis, franchicijs, immunitatibus, privilegijs regalibus, acquis acquarumque decursibus, fluminibus, venationibus, pescationibus et cum tanco iustitiae civilis et criminalis ac mixto meroque imperio, gladij potestate. Nel caso in cui il monastero non avesse soddisfatto al censo, la Repubblica avea diritto di pagarsi da sè, esigendo direttamente i redditi di qualunque specie da Seborga e infine di far sua l’intiera signoria, beni e giurisdizione. Tali erano le condizioni del contratto, ma si trattara di soccorrere all’indigenza della popolazione; ed infatti i monaci con atti del 29 luglio e 9 sett. di quell’anno imprestavano, paterna pastorali ac patronorum ducti affectione, la maggior parte di quella somma individualmente a quasi ognuno dei terrazzani di Seborga, onde potessero alla lor volta pagare i propri debiti, quorum nexibus valde stringantur. Non fu poi che all’epoca della vendita di Seborga a Casa Savoia che questo debito fu estinto anzi perdonato a quel popolo sempre maggiormente impoveritosi.

Gioverà ora sapere quali erano i diritti che al monastero competevano sui loro vassalli. Si hanno su tale oggetto varie pergamene, ma ci contenteremo di arrecare un solo documento come esempio, poichè sebbene le piccole differenze nell’esercizio delle decime che gli abitanti dovean soddisfare fossero questione di gran momento per loro e pel monastero,