Pagina:Capitolato della strada ferrata Centrale italiana.djvu/4

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architetto ed agronomo 623
struzioni, sia per le degradazioni dipendenti dall’uso della medesima.

Art. 26. I concessionarj proporranno alla Commissione il numero delle corse e quello dei tieni ordinarj così nell’intero suo andamento, come nei tratti compresi fra le diverse stazioni.

Art. 27. I concessionarj sono obbligati ad eseguire in ogni tempo le corse con esattezza e colla prescritta celerità.

Art. 28. Ai concessionarj è conferito il diritto di percepire il prezzo dei trasporti a tenore della seguente tariffa. Viaggiatori a testa per chilometro

1 Classe, C.mi 10
2 " " 8
3 " " 6

Questa tariffa si potrà aumentare di 20 per cento per i con convogli celeri con soli viaggiatori di prima e seconda classe. La velocità di tali convogli non dovrà essere minore di quella degli analoghi convogli sulle strade ferrate austriache.

Mercanzie a piccola velocità per quintale metrico e chilometro:

1 Classe, C.mi 1
2 " " 1 ½
3 " " 2

La moneta di tariffa sarà la Lira Italiana ed i pagamenti dovranno sempre farsi in rispettivi Stati oro ed argento al suo ragguaglio col compimento in erosa od in rame. Il prezzo dei trasporti di qualsiasi altro oggetto, le tasse accessorie, la classificazione delle mercanzie e le condizioni di trasporto saranno fissate conformemente alla tariffa promulgata il 24 gennajo 1852 dalla Direzione della ferrata Sud-Est Austriaca ragguagliandola al valore della Lira Italiana.

Art. 29. I prezzi di trasporto portati dalle tariffe saranno calcolati in ragione di chilometro senza riguardo alle frazioni, sicché ogni chilometro cominciato sarà considerato a come finito. Il ponte sul Po a Borgoforte nei riguardi della tariffa verrà parificato a cinque chilometri. Per ciò che si riferisce al peso delle mercanzie si terranno a calcolo i ventesimi dei mille chilogrammi, cosicché ogni peso minore di chilogrammi cinquanta pagherà in ragione di cinquanta chilogrammi, ogni peso compreso fra i cinquanta ed i cento pagherà in ragione di cento e così di seguito. I viaggiatori potranno avere con loro un bagaglio di peso non maggiore di 20 chilogrammi, senza andare soggetti ad alcun aumento di spesa.

Art. 30. Le tariffe accennate nei precedenti due articoli costituiscono un limite che non potrà essere oltrepassato senza autorizzazione della Commissione internazionale. Quando per altro l’abbassamento di tariffa introdotto dalla Società nuocesse al migliore complessivo prodotto della strada, allora la Commissione avrà la facoltà dì richiedere lo ristabilimento delle tariffe precedenti o la fissazione di un termine medio fra le precedenti e l’abbassamento introdotto. Lo stesso dicasi per le facilitazioni che venissero richieste dagli speditori o appaltatori di trasporti, le quali quando sotto date condizioni venissero accordate ad alcuno dovranno accordarsi a chiunque altro accetti identiche condizioni, sicché mai si accordino favori individuali.

Art. 31. Qualsiasi tentativo diretto a defraudare i concessionarj di quanto loro è dovuto per trasporto di merci o di viaggiatori, ogni falsa dichiarazione di qualità o di peso, come pure l’agglomeramento in un solo invio di articoli appartenenti a classi o persone diverse sarà punito col pagamento della triplice tassa, senza pregiudizio delle pene comminate dalle vigenti leggi.

Art. 32. Le tariffe per i trasporti sulla strada ferrata dovranno rimanere costantemente affisse in tutte le stazioni, in lungo ben visibile, come vi saranno affisse parimenti le tariffe di ragguaglio delle monete locali a Lire italiane, e quelle dei pesi dei rispettivi Stati percorsi, a peso metrico.

Art. 33. In case di incarimento straordinario di vettovaglie potrà la Commissione internazionale stabilire su quelle derrate la riduzione temporaria delle tariffe di trasporto fino ad 1/2 centesimo di Lira Italiana per il chilometro e quintale metrico.

Art. 34. I funzionarj pubblici incaricati della sorveglianza della strada e dei controllo delle relative gestioni, qualora con apposita carta loro rilasciata dall’uffizio della Commissione giustifichino la loro qualità officiale, verranno trasportati gratuitamente.

Art. 35. I concessionari sono obbligati a trasportare gratuitamente co’ loro convogli ordinarj, tutte le volte che l’Amministrazione delle Poste lo richiegga, in un apposito vagone postale i dispacci, pacchi e corrispondenze postali non meno che gli impiegati di servizio, con dovere, almeno in un convoglio per giorno, regolare le corse e le fermate in modo che possa lungo la linea essere disimpegnato il servizio postale.

Art. 36. I trasporti militari saranno effettuati a prezzo ridotto; cioè pei militari dal sergente abbasso la metà della tassa di terza classe. Ogniqualvolta l’amministrazione militare di uno degli Stati cointeressati farà