Pagina:Capitolato della strada ferrata Centrale italiana.djvu/7

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626 giornale dell'ingegnere
le quali sieno motivate dalla interpretazione ed esecuzione delle condizioni qui contenute, o nei regolamenti che a forma di esse verranno per il seguito dettati dalla Commissione, saranno da questa inappellabilmente decise, considerandole come vertenze meramente amministrative.

Art. 62. In qualunque questione dell’indole contemplata nel precedente articolo 61 che involva diritto e non rivesta il carattere di meramente amministrativa, la Commissione pronuncierà il suo giudizio, riserbato però alla parte che si crede lesa il ricorso in ultima istanza al supremo Tribunale di Modena che giudica secondo le massime della legislazione Estense.

Art. 63. I concessionarj decaderanno dalla concessione tanto allora che non incomincino i lavori dentro i termini degli articoli 19 e 20 del presente capitolato quanto che non abbiano ultimati nei termini stabiliti dall’articolo 3 dell’atto di concessione, e provvisti dell’occorrente materiale mobile i rispettivi tronchi di strada ferrata per modo che possano essere con approvazione della Commissione aperti all’esercizio del pubblico.

Art. 64. La Commissione avrà diritto di fare negli ultimi cinque anni precedenti il termine dello concessione una prelevazione dei proventi della strada ferrata per garantigia del ristabilimento in buono stato della medesima e dalle sue opere accessorie nel caso che la Società non corrispondesse a tale suo obbligo.

Art. 65. Scorso il termine stabilito dalla presente concessione, i Governi entreranno subito in possesso dei terreni, opere d’arte, lavori di terra, piano stradale ed armamento della strada, nonchè sue dipendenze immobili, come stazioni, tettoje da carico e scarico, fabbriche nei punti di arrivo e partenza, casette di guardia e sorveglianti, coi loro annessi, macchine fisse ed ogni altro immobile. Gli oggetti mobili, come le locomotive, vagoni, utensili, materiale, combustibile, approvigionamenti di ogni sorte, verranno consegnati alla Commissione, che ne pagherà il prezzo.

Questo o sarà combinato all’amichevole, o volendo una delle parti sarà fissato da periti.

Art. 66. La Società dovrà consegnare la strada e suoi annessi in buon stato. In caso diverso ricaderanno sopra di lei le spese di risarcimento. Nascendo disaccordo in proposito, si procederà come all’articolo antecedente. In tal caso le somme da rimborsarsi dai Governi non saranno pagate ai concessionarj che dopo conosciuta la decisione di periti e regolate le spese di risarcimento che verranno prelevate su quelle somme.

Art. 67. I concessionarj rimarranno proprietarj delle costruzioni speciali, cioè: forni da calce, fabbriche di macchine ed altri congegni, docks ecc. che avessero stabilito dietro autorizzazione dei Governi, fissando espressamente che non farebbero parte delle dipendenze della strada.


Vienna, 17 marzo 1856.


G. Zucchini, m. p.
A. Paulovich, m. p.
G. Mantellini, m. p.
Duca di Galliera, m. p.
Ing. Carlo Bingler, m. p.
testimonio alle firme
Giovanni Pellegrini, m. p.
testimonio alle firme.