Pagina:Chirografo della Santità di Nostro signore Papa Pio VII. in data del primo ottobre 1802, sulle antichità, e belle arti in Roma, e nello Stato Ecclesiastico (IA chirografodellas00cath).pdf/6

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che le professano. Queste stesse riflessioni, facendoci sempre più conoscere di quanto interesse sia per i vantaggi dei Nostri amatissimi Sudditi, per il publico bene, unico scopo delle incessanti Nostre sollecitudini, e per il decoro, e per la celebrità di questa Nostra Metropoli il procurare tutti i mezzi onde conservare, ed accrescere a comune istruzione, i Monumenti dell’Antichità, ed i bei modelli delle Arti, ed animare insieme i benemeriti cultori delle medesime, hanno richiamata la Nostra attenzione a rinnovare le antiche, ed aggiungere nuove energiche, ed efficaci previdenze dirette a questi interessantissimi oggetti. Inerendo quindi alle Costituzioni dei Nostri Predecessori, e segnatamente all’Editto del Cardinal Silvio Valenti, Vostro Predecessore nella dignità dr Camerlengo, dei 5. Gennajo 1750., publicato di ordine della Santa Memoria di Benedetto XIV., di Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Sovrana, ed Apostolica Potestà, ordiniamo, e prescriviamo ciò, che siegue.

1. In primo luogo vogliamo, che sia affatto proibita da Roma, e dallo Stato l’estrazione di qualunque Statua, Bassorilievo, o altro simile lavoro rappresentante figure Umane, o di Animali, in Marmo, in Bronzo, in Avorio, ed in qualunque altra materia, ed altresì di Pitture antiche, Greche, o Romane, o segate, o levate dai muri; Mosaici, Vasi detti Etruschi, Vetri, ed altre opere colorite, ed anche, di qualunque Opera d’intaglio, Vasi antichi, Gemme, e Pietre incise, Carnei, Medaglie, Piombi, Bronzi, e generalmente di tutti quelli lavori, o di grande, o di piccolo Modulo, che sono conosciuti sotto il nome di Antichità, publiche, o private. Sacre, o Profane, niuna eccettuata, ancorchè si trattasse di semplici frammenti, da’ quali ancora grandi lumi ricevono le Arti, e gli Artisti; ed eziandio di qualunque antico Monumento, cioè di Lapidi, o Iscrizioni, Cippi, Urne, Candelabri, Lampadi, Sarcofago, Olle Cinerarie, ed altre cose antiche di simil genere, e di qualunque materia siano composte, comprese anche le semplici Figuline. Questa proibizione vogliamo, che si estenda ancora alle opere asportabili di Architettura, cioè Colonne, Capitelli, Basi, Architravi, Fregi, Cornici intagliate, ed altri ornamenti qualsivogliano di antiche Fabriche, ed anche alle Pietre dure, Plasme, Lapislazuli Verdi, Rossi, Gialli antichi, Alabastri Orientali, ancorchè grezzi, e non lavorati, Porfidi, Graniti, Basalti, Serpentini, ed altri simili fuori del semplice Marmo bianco.

2. La stessa generale proibizione di estrarre, vogliamo che si estenda anche alle Pitture in Tavola, o in Tela, le quali o siano opere di Autori Classici che hanno fiorito dopo il