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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/105

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TITOLO XI.

DELLA MAGGIOR ETA’, DELLA INTERDIZIONE, E DEL CONSULENTE GIUDICIARIO.

CAPO PRIMO.

Della maggior età.

488. La maggior età è stabilita agli anni ventuno compiti. Questa rende capace di tutti gli atti della vita civile, ritenuta la restrizione stabilita nel titolo del Matrimonio.

CAPO II.

Della Interdizione.

489. Il maggiore, il quale ritrovasi in uno stato abituale d’imbecillità, di demenza o di furore, deve essere interdetto, quand’anche un tale stato offerisse dei lucidi intervalli.

Instit. de curatoribus, §. 3, Leg. 1, in pr. ff. de curatoribus furioso et aliis. Leg. 1, et 6, cod. de curator. furiosi vel prodigi.

490. Ogni parente è ammesso a provocare l’interdizione di un suo parente. Lo stesso ha luogo per l’uno de’ conjugi riguardo all’altro.

491. In caso di furore, se l’interdizione non è provocata nè dal conjuge nè dai parenti, essa deve esserlo dal Regio Procuratore, il quale potrà anche provocarla in caso d’imbecillità, o di demenza, contro una persona che non avesse nè consorte, nè parente conosciuto.

492. Ogni domanda d’interdizione sarà proposta avanti il tribunale di prima istanza.

493. I fatti d’imbecillità, di demenza o di furore, saranno dedotti ed articolati in iscritto. Quelli che vorranno procedere nel giudizio d’interdizione, presenteranno i testimonj ed i documenti.

494. Il tribunale ordinerà che il consiglio di famiglia,