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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/31

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110. Il domicilio del defunto determina il luogo dell’aperta successione.

Leg. unic. cod ubi de hæreditate agatur.

111. Allorquando le parti o una di esse in un atto, e per l’esecuzione del medesimo, avranno eletto il domicilio in un luogo diverso da quello del loro domicilio reale, le citazioni, domande e i procedimenti relativi a quest’atto, si potranno fare al domicilio convenuto, ed avanti il giudice del medesimo.

V. Argum. ex Leg. 1, ff. de judiciis et ubi quisque agere debeat. Leg. 29 cod. de pactis.


TITOLO IV.

DEGLI ASSENTI.

CAPO PRIMO.

Della Presunzione d’assenza.

112. Ogni qual volta sia necessario di provvedere all’amministrazione di tutti o di parte de’ beni lasciati da una persona presunta assente, la quale non abbia alcun legittimo procuratore, il tribunale di prima istanza, a richiesta delle parti interessate, darà i relativi provvedimenti.

113. Il tribunale, sulla istanza della parte che ha prevenuto, deputerà un notajo a rappresentare i presunti assenti nella formazione degl’inventari, de’ conti, delle divisioni e liquidazioni in cui saranno interessati.

114. Il ministero pubblico è specialmente incaricato di vegliare agl’interessi delle persone presunte assenti, e sarà sentito in tutte le dimande che le risguardano.

CAPO II.

Della Dichiarazione d’assenza.

115. Quando una persona si sarà resa assente dal luogo del suo domicilio o della sua residenza, e dopo quattro anni non se ne saranno ricevute notizie,