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1596. Non possono essere aggiudicatari sotto pena di nullità, nè direttamente, nè per interposte persone,
I tutori relativamente ai beni di quelli, di cui hanno la tutela;
I procuratori, per i beni che sono incaricati di vendere;
Gli amministratori, per i beni dei comuni o degli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura;
I pubblici officiali, per i beni del demanio, le vendite dei quali si eseguiscono mediante il loro ministero.
Leg. 5, cod. de contrahenda emptione; l. ultim., cod. de fide et jure hastae fiscalis. — Leg. 34, §. 7, l. 46, ff. de contrahenda emptione.
1597. I giudici, i loro supplenti, i Regj Procuratori, e loro sostituti, i cancellieri, gli uscieri, i patrocinatori, i difensori officiosi ed i notaj, non possono essere cessionarj delle liti, ragioni ed azioni litigiose che sono di competenza del tribunale nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, dei danni, interessi e spese.
CAPO III.
Delle cose che possono vendersi.
1598. Si può vendere tutto ciò che è in commercio, quando le leggi particolari non ne abbiano vietata l’alienazione.
Leg. 6, l. 8, §. 1; l. 15, §. 1; l. 22, l. 23, l. 24, l. 32, l. 34, §. 1 et 2; l. 52, l. 55, l. 62, §. 1, ff. de contrahenda emptione; l. 8, §. 2, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 39, §. 3, ff. de evictionibus.
1599. La vendita della cosa altrui è nulla: essa può dar luogo al risarcimento dei danni ed interessi, quando il compratore abbia ignorato che la cosa fosse d’altri.
Leg. 1, leg. 6, cod. de rebus alienis non alienandis,