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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/37

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secondo il Gius romano, potevasi rimaritar la donna, che aveva assente il marito.)

140. Se il conjuge assente non avrà lasciati parenti capaci di succedergli, l’altro conjuge potrà domandare l’immissione provvisionale nel possesso dei beni.

Argum. ex Leg. unic. ff. unde vir et uxor.

CAPO IV.

Della Cura de’ figli d’un padre resosi assente, costituiti in età minore.

141. Qualora il padre siasi reso assente, lasciando figli in età minore nati da un comune matrimonio, la madre ne avrà la cura, ed eserciterà tutti i diritti del marito, relativamente all’educazione ed amministrazione de’ loro beni.

Argum. ex Leg. 1, cod. ubi pupillus educari debeat.

142. Sei mesi dopo l’allontanamento del padre, se a quell’epoca fosse morta la madre, o venisse a morire prima che sia stata dichiarata l’assenza del padre, la cura de’ figli verrà dal consiglio di famiglia conferita agli ascendenti più prossimi, e, in mancanza di questi, ad un tutore provvisionale.

143. Lo stesso si osserverà nel caso in cui uno de’ conjugi resosi assente, lascerà figli in età minore nati da un precedente matrimonio.


TITOLO V.

DEL MATRIMONIO.

CAPO PRIMO.

Delle Qualità e Condizioni necessarie per contrarre Matrimonio.

144. L’uomo prima che abbia compiuti gli anni diciotto, la donna prima degli anni quindici pure compiuti, non possono contrarre matrimonio.

Instit. in p. de nuptiis. Leg. 3, cod. quando tutores