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detti beni dagli eredi o rappresentanti il defunto, in pregiudizio dei creditori o legatarj.
2112. Tutti i cessionarj di queste diverse specie di crediti privilegiati esercitano le medesime ragioni dei cedenti, in loro luogo e stato.
2113. Tutti i crediti privilegiati sottoposti alla formalità dell’inscrizione, per i quali non si sono osservate le condizioni superiormente prescritte affine di conservare il privilegio, non lasciano tuttavia d’essere ipotecarj; ma l’ipoteca relativamente ai terzi si misura soltanto dall’epoca delle inscrizioni, le quali dovranno farsi come in appresso.
CAPO III.
Delle Ipoteche.
2114. L’ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni immobili vincolati per la soddisfazione d’un’obbligazione.
È di sua natura indivisibile, e sussiste per intiero sopra tutti gl’immobili che si sono obbligati, sopra ciascun di tali immobili, e sopra ogni parte di essi.
Essa resta inerente ai beni presso chiunque passino.
Argum. ex l. 2, cod. si unus ex pluribus haeredibus creditoris. — L. 12, l. 15, cod. de distractione pignorum.
2115. L’ipoteca non ha luogo che ne’ casi e secondo le forme autorizzate dalla legge.
2116. Essa è legale, o giudiziale, o convenzionale.
2117. L’ipoteca legale è quella che deriva dalla legge.
L’ipoteca giudiziale è quella che procede dalle sentenze o dagli atti giudiziali.
L’ipoteca convenzionale è quella che dipende dalle convenzioni e dalla forma estrinseca degli atti e dei contratti.
2118. Sono soltanto suscettibili d’ipoteca,