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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/461

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Ciò non ostante sarà eseguita la convenzione fatta tra il creditore ed il debitore, di proporre, in caso di contesa, la domanda ad un tribunale da loro indicato.

2160. I tribunali devono ordinare la cancellazione quando l’inscrizione fu fatta senza esser appoggiata nè alla legge nè ad un titolo, o quando fu fatta in dipendenza d’un titolo il quale sia o irregolare, o estinto, o soddisfatto, o quando sono legalmente annullate le ragioni di privilegio e d’ipoteca.

2161. Ogni qualvolta le inscrizioni riportate senza limitazione da un creditore il quale, a termini della legge, avrebbe diritto di far inscrivere l’obbligazione sui beni presenti o futuri del suo debitore, cadranno sopra più fondi separati, oltre il bisogno per la cautela de’ crediti, avrà il debitore azione per ottener la riduzione delle inscrizioni, o perchè vengano cancellate in quella parte che eccede la conveniente proporzione. In tale proposito si devono osservare le regole di competenza stabilite nell’articolo 2159.

La disposizione del presente articolo non è applicabile alle ipoteche convenzionali.

2162. Sono considerate eccessive le inscrizioni che cadono sopra più fondi quando il valore d’un solo o di alcuno di essi che sieno liberi, supera più d’un terzo l’importare del credito in capitale ed in legittimi accessorj.

2163. Possono altresì come eccessive ridursi le inscrizioni fatte a seconda della valutazione data dal creditore a crediti i quali, per quanto riguarda l’ipoteca da stabilirsi per loro sicurezza; non sono stati determinati da una convenzione, e sono di loro natura condizionali, eventuali o indeterminati.

2164. L’eccesso in questo caso è rimesso all’arbitrio del giudice, il quale a norma delle circostanze, delle probabilità di evento e delle presunzioni