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Argum. ex l. 54, ff. de regulis juris. — Leg. 12, cod. de distractione pignorum. — Leg. 3, l. 10, cod. de remissione pignoris.
2183. Se il nuovo proprietario vuole garantirsi dagli effetti dei procedimenti permessi nel capitolo VI. del presente titolo; è tenuto prima che sia promossa l’istanza, o dentro un mese al più tardi, da computarsi dalla prima fattagli intimazione, di notificare ai creditori nel domicilio da essi eletto nelle loro inscrizioni,
1.° L’estratto del suo documento contenente soltanto la data e qualità dell’atto, il nome e l’indicazione precisa del venditore o del donante, la natura, e la situazione della cosa venduta o donata; e trattandosi di un corpo di beni, la sola denominazione generale della tenuta e dei distretti, in cui si trova situata, il prezzo dei carichi formanti parte del prezzo della vendita, o la valutazione della cosa, se questa è stata donata;
2.° L’estratto della trascrizione dell’atto di vendita;
3.° Una tabella in tre colonne, la prima delle quali conterrà la data delle ipoteche e quella della inscrizione, la seconda il nome dei creditori, la terza l’ammontare dei crediti inscritti.
2184. L’acquirente o il donatario dichiarerà, col medesimo atto, ch’egli è pronto a soddisfare immediatamente ai debiti ed ai pesi ipotecarj, sino alla concorrenza soltanto del prezzo, senza distinzione di debiti esigibili o non esigibili.
2185. Quando il nuovo proprietario avrà fatta tale notificazione nel termine stabilito, qualunque creditore di cui è inscritto il titolo, può chiedere che l’immobile sia posto all’incanto ed alle pubbliche aggiudicazioni; sotto condizione,
1.° Che tale richiesta venga significata al nuovo proprietario entro quaranta giorni al più tardi, dopo