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L. 10, l. 15, §. 3, ff. de usurpationibus et usucapionibus. — V. l. 15, §. 2, ff. de usurpat. et usucap. l. 7, §. 4, ff. pro empt. — V. l. 3, §. 15, ff. pro empt.; l. 14, ff. eod. l. 5, ff. pro derelicto.
2270. Dopo dieci anni, l’architetto e gl’intraprenditori vengono liberati dalla garanzia delle opere in grande, che hanno fatte o dirette.
L. 8, cod. de operibus publicis.
Sezione IV.
Di alcune particolari prescrizioni.
2271. Si prescrivono col decorso di mesi sei le azioni dei maestri ed institutori di scienze ed altri per le lezioni che danno mensualmente.
Le azioni degli osti e dei trattori per l’alloggio e cibaria che somministrano;
Degli operaj e dei giornalieri per il pagamento delle loro giornate, somministrazioni e salarj.
2272. Si prescrivono col decorso di un’anno,
Le azioni dei medici, chirurghi, e speziali per le loro visite, operazioni e medicinali;
Degli uscieri, per la mercede degli atti che notificano, e delle commissioni che eseguiscono;
De’ mercanti per le merci che vendono ai particolari non mercanti;
Di quelli che tengono case di convitto per il prezzo della pensione dei loro convittori, e degli altri maestri per il prezzo dell’istruzione;
Dei domestici stipendiati ad anno per il pagamento del loro salario.
2273. L’azione dei patrocinatorj, per il pagamento delle loro spese ed onorarj, si prescrive col decorso di due anni, da computarsi dalla decisione delle liti, e dalla conciliazione delle parti, o dalla revoca di detti patrocinatori. Riguardo agli affari non terminati, essi non possono domandare di essere soddisfatti dalle loro spese ed onorarj che fossero dovuti da tempo maggiore di cinque anni.