Vai al contenuto

Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/487

Da Wikisource.

tre anni, da computarsi dal giorno della perdita o del furto, da quello presso cui si trovi: salvo a questo il regresso contro quello da cui l’ha ricevuta.

Argum. ex l. 47, ff. de adquirenda vel amittenda possessione. — L. unica, §. cum autem, cod. de usucapione transformanda.

2280. Se l’attuale possessore della cosa derubata, o perduta, l’ha comprata in una fiera o mercato, ovvero all’occasione di una vendita pubblica, o da un mercante venditore di simili cose, il proprietario originario non può farsela restituire, se non che rimborzando il possessore del prezzo che gli è costata.

2281. Le prescrizioni incominciate all’epoca della pubblicazione del presente Codice saranno regolate a norma delle leggi anteriori.

Ciò non ostante le prescrizioni incominciate prima dell’epoca suddetta, e per cui, secondo le leggi anteriori, si richiederebbero ancora più di trent’anni, si perfezioneranno con il corso di trent’anni da computarsi dalla stessa epoca.

Monaco li 16. Gennajo 1806.
approvato

NAPOLEONE

Per ordine di S. M. l’Imperatore e Re

Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia,

LUOSI
Certificato conforme;

Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia,

LUOSI