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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/50

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afflittiva o infamante, quantunque sia pronunziata in contumacia, la donna, anche di età maggiore, non può, mentre dura la pena, stare in giudizio, nè fare contratti, senza averne impetrata l’autorizzazione del giudice, il quale può in questo caso accordarla, benchè il marito non sia stato sentito o chiamato.

222. Se il marito è interdetto o assente, il giudice può, in questo caso, con cognizione di causa, autorizzare la moglie, tanto a stare in giudizio, quanto a fare contratti.

223. Ogni autorizzazione data in genere, ancorchè stipulata nel contratto di matrimonio, non può essere valida, se non relativamente all’amministrazione dei beni della moglie.

224. Se il marito è in età minore, l’autorizzazione del giudice è necessaria alla moglie, tanto per istare in giudizio, quanto per fare contratti.

225. La nullità appoggiata alla mancanza di autorizzazione non può opporsi che dal marito, dalla moglie, o da’ loro eredi.

226. La moglie può far testamento senza l’autorizzazione del marito.

CAPO VII.

Dello scioglimento del Matrimonio.

227. Il matrimonio si discioglie,

1mo. Per la morte di uno de’ conjugi;

2do. Pel divorzio legalmente pronunziato;

3zo. Per condanna definitiva di uno dei conjugi, ad una pena producente la morte civile.

Leg. 1, ff. de divort. et repud. — Nov. 23, cap. 13, — Leg. 5, §. 1, ff. de bonis damnat. leg. 13, §. 1, ff. de donat. inter virum et uxor. leg. 1, cod. de repud.

CAPO VIII.

Delle seconde nozze.

228. La donna non può contrarre un nuovo