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248. In qualunque atto della causa, le parti dopo la relazione del giudice, e prima che il Regio Procuratore intraprenda a parlare, potranno proporre o far proporre le loro rispettive ragioni, prima sopra i motivi d’inammissibilità, e quindi sul merito; non sarà però ammesso giammai il consulente dell’attore, se questi non sia comparso personalmente.
249. Pronunziato il decreto che prescrive gli esami, il cancelliere del tribunale accorderà senza dilazione la lettura di quella parte del processo verbale, in cui si contiene la nomina già fatta dei testimonj che le parti intendono di far esaminare. Esse saranno avvertite dal presidente, che è in loro facoltà di nominarne altri ancora, ma che dopo ciò non saranno più ammesse a farlo.
250. Le parti proporranno in seguito le rispettive loro eccezioni contro i testimonj che vorranno escludere. Il tribunale, sentito il Regio Procuratore, pronunzierà sopra tali eccezioni.
251. I parenti delle parti, eccettuati i loro figlj e discendenti, non possono essere ricusati a motivo di parentela, non meno che i domestici dei conjugi a cagione di tale qualità, ma il tribunale avrà quel riguardo che sarà di ragione alle deposizioni de’ parenti e de’ domestici.
252. Qualunque decreto che ammetterà una prova testimoniale, farà menzione dei testimonj che dovranno essere esaminati, e determinerà il giorno e l’ora in cui dovranno essere presentati dalle parti.
253. Le deposizioni dei testimonj saranno ricevute dal tribunale sedente a porte chiuse, in presenza del Regio Procuratore, delle parti e dei loro consulenti od amici fino al numero di tre per parte.
254. Le parti, o per se stesse o per mezzo dei loro consulenti, potranno fare ai testimonj quelle osservazioni ed interpellazioni che troveranno opportune,