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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/58

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scaduto il termine stabilito per l’appellazione; e, riguardo alle sentenze proferite in contumacia in grado di appello, dopo trascorso il termine per potervisi opporre; e quanto alle sentenze pronunziate in contraddittorio ed in ultima istanza, dopo la scadenza del termine per ricorrere al tribunale di cassazione.

266. Il conjuge attore che avrà lasciato trascorrere il termine dei due mesi sopra stabilito, senza chiamare l’altro conjuge avanti l’ufficiale dello stato civile, sarà decaduto dal beneficio della sentenza da lui ottenuta, e non potrà riproporre l’azione di divorzio, se non per nuova causa; nel qual caso potrà anche far uso delle cause precedenti.

Sezione II.

Delle Misure provvisionali alle quali può far luogo la domanda del divorzio per causa determinata.

267. La cura provvisionale de’ figlj, pendente la lite del divorzio, rimarrà presso il marito attore o convenuto, a meno che non venga altrimenti ordinato dal tribunale, sulla istanza o della madre, o della famiglia, o del Regio Procuratore, per vantaggio maggiore dei figlj.

268. In pendenza della lite, la moglie attrice o convenuta in causa di divorzio, potrà lasciare l’abitazione del marito e domandare una pensione alimentaria proporzionata alle di lui sostanze. Il tribunale destinerà la casa in cui la moglie dovrà abitare, e fisserà, se vi è luogo, la provvisione alimentaria da pagarsi dal marito.

269. La moglie sarà tenuta di giustificare la sua residenza nella casa che le fu destinata, ogni qual volta ne sarà richiesta: mancando di giustificarla, il marito potrà ricusarle la provvisione alimentaria e se la moglie è attrice, potrà far dichiarare che non sono più ammissibili le di lei domande.