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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/60

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CAPO III.

Del Divorzio per reciproco consenso.

275. Il reciproco consenso de’ conjugi non sarà ammesso, se il marito è minore di venticinque anni, o se la moglie è minore di anni ventuno.

276. Non sarà ammesso il reciproco consenso se non dopo due anni di matrimonio.

277. Parimente non si ammetterà il divorzio per reciproco consenso dopo venti anni di matrimonio, nè quando la moglie sarà nell’età d’anni 45.

278. In nessun caso il reciproco consenso de’ conjugi sarà sufficiente, quando non sia autorizzato dai loro padri e dalle loro madri, o da altri loro ascendenti viventi, a norma delle regole prescritte dall’articolo 150, al titolo del Matrimonio.

279. I conjugi determinati ad effettuare il divorzio per reciproco consenso, dovranno preventivamente far seguire l’inventario e la stima di tutti i loro beni mobili ed immobili, e sistemare i loro rispettivi diritti, su’ quali però sarà in loro facoltà di transigere.

280. Saranno parimente tenuti di far constare con iscrittura la loro convenzione sui tre seguenti punti:

1mo. A chi saranno affidati i figli nati dalla loro unione, tanto durante il tempo degli sperimenti, quanto dopo la dichiarazione del divorzio;

2do. In qual casa debba la moglie ritirarsi e dimorare durante il tempo degli sperimenti;

3zo. Qual somma dovrà il marito sborsare alla moglie durante il suddetto tempo, nel caso ch’ella non possieda redditi sufficienti per provvedere ai suoi bisogni.

281. I conjugi si presenteranno in persona, ed unitamente, al presidente del tribunale civile del loro circondario, o avanti il giudice che ne farà le veci, e dichiareranno le loro volontà in presenza di due notari che avranno seco loro condotti.