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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/69

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a reclamare, dovrà farlo entro un mese, quando si trovi nel luogo ove è nato il fanciullo.

Entro due mesi dopo il suo ritorno, quando a quell’epoca fosse assente.

Entro due mesi dopo scoperta la frode, quando gli si fosse tenuta occulta la nascita del fanciullo.

317. Se il marito fosse morto prima di reclamare, ma non fosse ancora trascorso il tempo utile per farlo, gli eredi avranno due mesi per impugnare la legittimità del figlio, computabili dall’epoca in cui questi sarebbe entrato in possesso dei beni del marito, o dall’epoca in cui gli eredi fossero turbati dal figlio medesimo in questo possesso.

318. Qualunque atto stragiudiziale contenente il rifiuto per parte del marito o de’ suoi eredi, di riconoscere il figlio, sarà ritenuto come non fatto, se non è susseguito, nel termine di un mese, da un azione in giudizio, diretta contro un tutore speciale dato al figlio, ed in concorso di sua madre.

CAPO II.

Delle Prove di Figliazione della prole legittima.

319. La figliazione della prole legittima si prova con gli atti di nascita inscritti sul registro dello stato civile.

Argum. ex leg. 2, cod. de testibus, leg. 29, ff. de probationibus, et leg. 4, cod. eod.

320. In mancanza di questo titolo, basta il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

Argument. ex legibus 9 et 13, cod. de nuptiis.

321. Il possesso di stato si comprova mediante una sufficiente riunione di fatti i quali indichino le relazioni di figliazione e di parentela fra un individuo e la famiglia a cui pretende appartenere.

I principali fra questi fatti sono,

Che l’individuo ha sempre portato il cognome del padre cui pretende appartenere;