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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/72

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(Diritto canonico. Cap. Tanta vis, extr. qui filii sint legitimi.)

Sezione II.

Del riconoscimento dei Figli naturali.

334. Il riconoscimento di un figlio naturale si farà con un atto autentico, quando lo stesso figlio nell’atto di nascita non sia già stato riconosciuto.

335. Questo riconoscimento non potrà aver luogo a favore de’ figlj nati da incesto o da adulterio.

336. Il riconoscimento che fa il padre, senza l’indicazione e l’approvazione della madre, non produce effetto che riguardo al padre.

337. Il medesimo riconoscimento fatto durante il matrimonio, da uno de’ conjugi a favore d’un figlio naturale avuto prima del matrimonio da altri, fuorchè dal proprio consorte, non può nuocere nè a questo, nè ai figlj nati dal suo matrimonio.

Non ostante produrrà il suo effetto dopo lo scioglimento del matrimonio, quando da questo non resti prole.

338. Il figlio naturale riconosciuto non potrà reclamare i diritti di figlio legittimo. I diritti dei figlj naturali saranno determinati nel titolo delle Successioni.

339. Ogni riconoscimento fatto per parte del padre o della madre, ed ogni reclamo per parte del figlio, potrà essere impugnato da tutti coloro che vi avranno interesse.

340. Le indagini sulla paternità sono vietate.

Nel caso di ratto, allorchè l’epoca di esso coinciderà con quella del concepimento, il rapitore, sulla domanda delle parti interessate, potrà essere dichiarato padre del fanciullo.

341. Le indagini sulla maternità sono ammesse.

Il figlio che reclamerà la madre, dovrà provare ch’egli è identicamente quel medesimo che essa ha partorito.