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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/83

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2do. Con una dichiarazione fatta al giudice di pace assistito dal suo cancelliere, o pure avanti notari.

Ulp. fragm, tit. 11, §. 14. — Leg. 1, 3, et 4, ff. de testamentaria tutela.

393. Se alla morte del marito, la moglie trovasi incinta, verrà nominato un curatore al ventre dal consiglio di famiglia.

Alla nascita del figlio, la madre ne diverrà tutrice, ed il curatore sarà ipso jure il surrogato tutore.

Leg. 8, ff. de curatoribus furioso dandis. l. 20, ff. de tutoribus et curatoribus datis. Leg. 48, ff. de administratione et periculo.

394. La madre non è obbligata ad accettare la tutela; nondimeno, in caso che essa la rifiuti, dovrà adempirne i doveri sino a che abbia fatto nominare un tutore.

Leg. 2, §. 1, et 2, ff. qui petant tutores. Leg. 3, et Leg. 11, cod. eod.

(Secondo il diritto romano, la madre, che non aveva fatti nominar dei tutori ai figlj, era esclusa dalla lor successione intestata. Leg. 2, §. 23, ad senatus-consultum Tertullianum.)

395. Se la madre tutrice vuole rimaritarsi, dovrà, prima del matrimonio, convocare il consiglio di famiglia, il quale deciderà se la tutela debba essere conservata.

In mancanza di questa convocazione, essa perderà ipso jure la tutela; ed il suo nuovo marito sarà solidariamente risponsabile di tutte le conseguenze della tutela, ch’essa avrà indebitamente conservata.

Leg. 2, cod. quando mulier tutelæ officio, Leg. 6, cod. in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur, Novell. 22, cap. 40, Novell. 94, cap. 2, Novell. 118, cap. 5.

396. Quando il consiglio di famiglia legalmente convocato conserverà la tutela alla madre, le darà