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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/86

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de’ suoi creditori o di altre parti interessate, quanto ancora ex officio e per ordine del giudice di pace del domicilio del minore. Sarà in facoltà di qualunque persona il denunziare a questo giudice di pace il fatto che darà luogo alla deputazione di un tutore.

Leg. 2, in pr. et §. 3, ff. qui petant tutores. Leg. 4, cod. eod.

407. Il consiglio di famiglia, non compreso il giudice di pace, sarà composto di sei parenti od affini, metà del lato paterno, metà del materno, secondo l’ordine di prossimità in ciascuna linea, i quali potranno prendersi tanto nel comune ove si farà luogo alla tutela, quanto nella distanza di due miriametri.

Il parente sarà preferito all’affine nello stesso grado; e, fra i parenti di ugual grado, verrà preferito il più vecchio.

408. I fratelli germani del minore, ed i mariti delle sorelle germane sono i soli eccettuati dalla limitazione del numero stabilito nel precedente articolo.

Quando siano sei o più, saranno tutti membri del consiglio di famiglia, che da essi soli verrà composto, unitamente alle vedove degli ascendenti ed agli ascendenti legittimamente scusati, se ve ne fossero.

Quando fossero in numero minore, saranno chiamati gli altri parenti per completare il consiglio.

409. Quando i parenti od affini nell’una o nell’altra linea non si troveranno in numero sufficiente nei luoghi o nella distanza indicata nell’articolo 407, il giudice di pace chiamerà i parenti od affini domiciliati in distanza maggiore, oppure dei cittadini del medesimo comune cogniti per aver avuto abitualmente relazione di amicizia col padre o colla madre del minore.

410. Il giudice di pace, quando anche si trovasse in luogo un numero sufficiente di parenti o di affini,