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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/9

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TITOLO PRIMO

DEL GODIMENTO E DELLA PRIVAZIONE DEI DIRITTI CIVILI.


CAPO PRIMO

Del godimento dei Diritti civili.

7. L’esercizio dei diritti civili è indipendente dalla qualità di cittadino, la quale non si acquista nè si conserva che in conformità della legge costituzionale.

8. Qualunque Italiano gode dei diritti civili.

Leg. 17, ff. de statu hominum.

9. Qualunque individuo nato nel Regno da uno straniero, potrà, nell’anno susseguente alla di lui maggiore età, reclamare la qualità d’Italiano, purchè, risedendo nel regno, dichiari la intenzione di fissarvi il suo domicilio, ed abitando in paese straniero, prometta formalmente di stabilire il domicilio nello stato italiano, ed ivi lo stabilisca nel decorso di un anno, dall’atto della suddetta promessa.

10. I figli nati da un Italiano in paese straniero, sono italiani.

I figli nati, in paese straniero, da un Italiano il quale abbia perduta la qualità d’Italiano potranno sempre ricuperare questa qualità, adempiendo le formalità prescritte nell’articolo 9.