Pagina:Continuazione delle memorie e documenti della fondazione della biblioteca circolante popolare di Prato.djvu/69

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tardando il ritorno di esso anco dopo l’avviso, il socio sarà sottoposto ad una ammenda di Cent. 50 per ogni settimana di ritardo e subirà nel caso di mora troppo prolungata la perdita dei diritti di Socio a mente dell’art. 8 dello Statuto Sociale.

14. È proibito apporre sui libri marche, segni, note, appunti, piegare fogli od altro: il lettore che riportasse un’opera guastata, macchiata, mutilata od in qualunque altro modo deteriorata o scompleta è tenuto a rimettere un nuovo esemplare della medesima nel tempo e termine di giorni 15 sotto le comminazioni dell’art. precedente non escluse tutte le altre di diritto.

15. Il lettore che riceverà un libro deteriorato, ne dovrà far menzione nella colonna delle osservazioni nel Repertorio, che altrimenti si riterrebbe aver ricevuto il medesimo in buono stato.

16. Ogni socio può proporre al Bibliotecario l’acquisto di qualche libro o periodico ec. di cui ricorrano le condizioni volute dall’Art. 1.° dello Statuto Sociale.

VI. Disposizioni Generali.

17. Per una deliberazione dell’Adunanza Generale del 5 Novembre 1865, sono ammessi al godimento della lettura non solo i membri della Società che pagheranno Cent. 40 al mese obbligandosi annualmente a norma dello Statuto sociale, ma anco quelli che obbligandosi soltanto mensilmente al pagamento di Ln. 1 ed eleggendo loro domicilio presso un Socio in Prato, vorranno godere del medesimo beneficio sotto le stesse regole e norme sopradescritte, senza però essere ammessi ai diritti di Socio.

18. Il Consiglio di Amministrazione si riserva a dichiarare Soci Onorarj a norma dell’Art. 41 dello Sta-