Pagina:Convenzione concernente l’assunzione, la costruzione e l’esercizio delle ferrovie nel Regno Lombardo-Veneto.djvu/6

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612 giornale dell'ingegnere

Signori coll’art. 1, come pure la concessione contenuta negli articoli 19 e 20 e la prerogativa assicurata loro cogli articoli 28 e 29, avranno fine coll’ultimo giorno dell’anno 1948.

Art. 32. Tutte le strade ferrate cedute o concesse ai detti Signori, costituiscono un unico ente indivisibile, laonde essi non potranno alienare parte alcuna, nemmeno sotto forma d’affitto.

Art. 33. L’amministrazione dello Stato garantisce, per le strade ferrate cedute ed in servizio, come per quelle da costruirsi ed attivarsi per tutto il tempo di cui sopra (art. 31), un utile netto, dedotte le spese d’amministrazione e d’esercizio, di cinque per cento d’interesse, più un quinto (⅕) per cento per il fondo d’ammortimento.

Tale garanzia comprende unicamente quelle somme, che a termine degli articoli 13, 14 e 15 saranno state e verranno successivamente sborsate per la costruzione e l’attivazione dei tronchi di Strada ferrata di cui agli articoli 19 e 20, come pure pel materiale mobile e scorte, provveduti nello spazio di tre anni dopo attivate le dette Strade di ferro.

Art. 34. Saranno pure compresi nel capitale di costruzione ed esercizio gli interessi pagabili durante la costruzione, in ragione del cinque per cento sulle azioni ed obbligazioni emesse.

Art. 35. All’oggetto però che l’Erario possa essere tenuto a prestare la garanzia assunta (art. 33 e 34) è duopo che vengano assoggettati al suo esame e da esso lui approvati i conti delle costruzioni.

Perciò in caso di ricorso alla suddetta garanzia la Società sarà in obbligo di presentare all’amministrazione pubblica uno stato degli introiti e delle spese dell’anno corrispondente, tre mesi prima della scadenza, rispetto a cui si verifica l’ammanco del quale l’Erario sarà tenuto in debito.

Un ritardo nella presentazione di detto stato darà diritto all’Erario ad una dilazione corrispondente pel pagamento da effettuarsi. Codesti pagamenti si faranno nelle valute stipulate all’articolo 12.

Art. 36. La garanzia di cui sopra, impone bensì all’Erario l’obbligo di somministrare ogni anno le somme occorrenti onde portare al cinque ed un quinto per cento i frutti del capitale, di cui agli articoli 33 e 34; ma le somme a quest’uopo versate dovranno considerarsi non altrimenti che come un’anticipazione fatta al quattro per cento, e tosto che le rendite nette saranno maggiori del garantito interesse annuo di 5 ⅕ p. % si dovrà coll’eccedente rifondere le somme stesse imputando prima a sconto degli interessi e poi del capitale.

Art. 37. Il Governo è autorizzato d’ispezionare e sorvegliare col mezzo di un suo agente a ciò delegato ogni rame di gestione della Società, affine di premunirsi contro tutti gli abusi nell’applicazione dell’articolo 33.

Art. 38. Viene condonata ai detti Signori per tutto il tempo stabilito alle costruzioni (art. 21 e 24) la metà dei dazj d’introduzione sopra tutti gli oggetti e materiali necessarj alla costruzione ed esercizio del complesso delle Strade ferrate che saranno riconosciuti e certificati come tali per iscritto dall’agente a ciò destinato dal Governo. Codesto dazio di favore sarà peraltro limitato a quella quantità di materiali e scorte, che verrà attestata necessaria per intera durata della costruzione e per l’esercizio di tre mesi successivi.

Art. 39. Fino al termine dell’anno 1861, entro il quale dev’essere compiuta ed attivata la rete delle Strade ferrate, è concessa ai sullodati Signori l’esenzione dall’imposta sulle rendite.

Art. 40. Gli acquisti d’immobili fatti dalla Società all’uopo dell’esecuzione e dell’esercizio delle Strade ferrate comprese nella presente convenzione, sia per effetto d’espropriazione forzata, sia all’amichevole, sono esenti dalle imposte di trasferimento, portate dalla legge del 9 febbrajo 1830. (Bollettino delle Leggi N. 50.)

Art. 41. Le corrispondenze risguardanti l’amministrazione delle Strade ferrate potranno spedirsi liberamente sulle linee delle Strade ferrate cedute, per mezzo degli impiegati dell’impresa.