Pagina:Convenzione fra alcuni Stati italiani per la costruzione della Strada Ferrata dell'Italia Centrale.djvu/11

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missione governativa, per la conveniente approvazione, uno stato di previsione di esse spese, nè oltre la cifra da questo stato risultante, potranno valutarsi le spese nello stabilire la differenza fra la rendita netta e l’importare dell’interesse garantito.

Art. 13. Se per caso fortuito, straordinario e di forza maggiore restasse interrotto, per un lasso di tempo non breve, il regolare esercizio della strada, o in totalità o per un tratto superiore alla terza parte della lunghezza della medesima, s’intenderà pure sospeso durante la detta interruzione l’effetto dell’accordata garanzia.

Art. 14. Le somme che gli Stati contraenti dovessero pagare alla Società concessionaria in conseguenza della garanzia precitata, dovranno essere loro rimborsate sopra le eccedenze che, al di là dell’interesse garantito, si verificassero nei prodotti degli anni successivi.

Art. 15. All’effetto poi di stabilire più particolarmente la misura dell’impegno che ciascun Governo assume nel garantire alla Società concessionaria un minimum d’interesse sul capitale che verrà impiegato nella costruzione ed attivazione della strada centrale-italiana, resta concordemente determinato quanto appresso.

Sarà tenuto conto distinto dirimpetto a ciascun Governo delle somme tutte impiegate esclusivamente nella costruzione ed armamento del piano stradale dentro il territorio del respettivo Stato, come per le opere e fabbriche qualunque erette dalla Società nel territorio suddetto per necessario servizio della strada medesima.