Pagina:Costituzione dogmatica sulla fede cattolica 18 luglio 1870 (Pio IX).djvu/11

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degli Apostoli e vero padre e dottore di tutti i cristiani e che a lui nel beato Pietro fu data da Cristo Gesù, Signor nostro, piena potestà di pascere, reggere e governare la Chiesa universale, siccome eziandio si contiene negli atti dei Concilii ecumenici e nei sacri canoni.

Insegniamo pertanto, e dichiariamo avere la Chiesa romana per disposizione del Signore, il principato di ordinaria podestà sopra tutte le altre, e questa podestà di giurisdizione del Romano Pontefice, che è veramente episcopale, essere immediata; verso la quale i Pastori ed i fedeli, di qualunque rito e dignità, sia ciascuno separatamente sia tutti insieme, sono astretti dal dovere di subordinazione gerarchica e di vera obbedienza, non solo in quelle cose che alla fede ed ai costumi appartengono, ma eziandio in quelle che riguardano la disciplina ed il governo della Chiesa per tutto l’orbe diffusa; così che, custodita col romano Pontefice l’unità tanto della comunione quanto della professione di una medesima fede, la Chiesa di Cristo sia un solo gregge sotto un solo sommo Pastore. Questa è la dottrina della cattolica verità, dalla quale, senza pericolo della fede e della salute, nessuno può deviare.

Tanto poi è lungi che questa podestà del sommo Pontefice nuoca a quell’ordinaria ed immediata podestà della episcopale giurisdizione, per cui i vescovi, (i quali, posti dallo Spirito Santo, successero in luogo degli apostoli,) come veri Pastori pascono e reggono ciascuno i singoli greggi a loro assegnati; che anzi quest’autorità dal supremo ed universale Pastore si afferma, si corrobora e si rivendica, giusta il