Pagina:Cuoco, Vincenzo – Platone in Italia, Vol. II, 1924 – BEIC 1793959.djvu/161

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Ho detto loro: — Prima che in voi fosse nato e bisogno e desiderio di leggi scritte, è stato necessario aver una casa; prima di aver case e campi, è stato necessario raccoglier ghiande; ed i vostri maggiori han dovuto aver pratiche e consuetudini per regolar tali necessitá qualche centinaio di anni prima che Romolo prendesse i suoi augúri sull’Aventino, e qualche migliaio prima che suonasse sul Tevere il nome di Atene. Vorreste voi forse farmi credere che i vostri avi abbian spediti legati in Atene per apprender l’arte di camminare, di mangiare, di bevere? , Vedete dunque che una parte delle vostre leggi è piú antica della cittá vostra. Un’altra è sicuramente piú antica di quei dieci che voi dite aver imitate le leggi di Atene. Voi mi avete recitate le leggi de’ dieci e quelle dei re, le quali dite esser state raccolte da Sesto Papirio sotto il regno del buon Servio Tullio ú). Alcune, che voi recitate tra quelle, le ripetete anche tra queste. Tali sono tutte quelle che regolano gli auspici, le assemblee del popolo, il diritto di giudicar della vita di un cittadino, e che so io? Queste dunque giá esistevano in Roma; ed era superfluo correr tanti stadi e valicare un mare tempestosissimo per prenderle da un popolo che non le avea. Dividete le vostre leggi in quattro parti. Giá ne abbiam due le quali non possono esser greche. Delle leggi che rimangono, alcune son tali che non si possono imitare da nessun altro popolo, perché dipendono dalle idee, dai costumi, dalla religione del popolo pel quale son fatte. Voi per legge non seppellite l’uomo morto per fulmine: a noi non è vietato seppellirlo. Voi ne’ funerali non adoprate vino: noi ne adopriamo. A voi è vietato polir il rogo coll’ascia: chi lo vieta a noi? E difatti, per trasportar queste leggi da una cittá ad un’altra, è necessario trasportarvi al tempo istesso pensieri, costumi, religione, e che (1) Vedi Einneccio, Antiquitate s Romana* ; Terrasson, ubi supra; Gravina, Origines iuris civilis ; Gotofredo, Quaiuor fontes iuris civilis. — Per convincersi della veritá di ciò che qui dice Cleobolo, basta confrontare i frammenti delle leggi regie con quelle delle XII Tavole.