Pagina:Cuoco - Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, Laterza, 1913.djvu/129

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xxiii - leggi. fedecommessi 119

loro, né se ne può giudicar bene se non osservandone i loro rapporti.

Il momento della rivoluzione in un popolo è come un momento di tumulto in un’assemblea: i dispareri, il calore della disputa, destano tanti e sí vari rumori, che impossibile riesce far ascoltare la voce della ragione. Se allora un uomo rispettabile per la sua prudenza e pel suo costume si mostra, gli animi si acchetano, tutti l’ascoltano: il suo nome gli guadagna l’attenzione di tutti, egli può far udire la voce della ragione. Nel primo momento l’opinione è necessaria per dar luogo alla ragione; ma nel secondo conviene che la ragione sostenga e confermi l’opinione.

Oue’ fatti che finora abbiam riferiti aveano per iscopo il guadagnare la confidenza del popolo prima che il governo avesse agito; ma il governo dovea finalmente agire e dovea colle opere meritarsi quella confidenza che avea giá guadagnata... Esso si occupò dell’abolizione de’ fedecommessi e della feudalitá, che formavano presso di noi i piú grandi ostacoli all’eguaglianza ed al governo repubblicano.

L’istituzione de’ fedecommessi porta seco lo spirito di conservar i beni nelle famiglie, spirito non compatibile coll’eguaglianza nelle repubbliche ben ordinate. Forse, cosí in Roma come in Sparta, l’amor dell’eguaglianza avea fatto nascere lo spirito della conservazione de’ beni. Ma i nostri fedecommessi non aveano di romano altro che il nome e le formole esterne di ciò che chiamasi «sostituzione»: queste antiche sostituzioni, unite alle idee di nobiltá ereditaria e di successione feudale, avean prodotto presso di noi un mostro, di cui a torto incolperemmo i romani. Nel regno di Napoli, ove tutte le ricchezze sono territoriali, si erano i fedecommessi moltiplicati all’estremo, e moltiplicato avevano ancora il numero de’ celibi, degli oziosi, de’ veri, de’ litiganti, ecc.

La riforma fu semplice e ragionevole. Non si distrusse la volontá de’ testatori che fino a quel tempo aveano ordinato de’ fedecommessi, tra perché una legge nuova non deve mai annullare i fatti precedenti, tra perché la riforma della proprietá non