Pagina:Dandolo - La Signora di Monza e le streghe del Tirolo, 1855.djvu/250

Da Wikisource.
240


san Tomaso, essere le suggestioni in materia criminale; terribile poi il lor effetto ove si colleghi a spavento, e si eserciti su femmine di poca mente e d’animo lieve.

6.° Non devesi attribuire importanza a segni che le meschine asseriscon impressi sui loro corpi dal diavolo, i quali, dacchè ponno esser naturali, come dichiaran i medici, non è giusto che vengano qualificati magici.

7.° Evidentemente illegale è chiamare in testimonio, trattandosi di causa capitale, la figlia contro la madre, la moglie contro il marito, la sorella contro la sorella.

8.° Le cose riferite son del tutto inverosimili.

9.° Dato, e non concesso, che le inquisite sien cadute in colpa, non ha dubbio che questa non abbia a trovarsi grandemente alleviata dalla fragilità del sesso, dalla imbecillità dell’intelletto, dalla spinta della inopia, e dalla naturale credulità muliebre.

10.° Se ad aprir una inquisizion criminale ponno bastare indizii anco lievi, per carcerare se ne richiedono di fondati, per tormentare di urgenti, per condannare di chiari come la luce del sole.

Ciascun de’ punti su notati tien copioso accompagnamento di ampliazioni, dilucidazioni, e citazioni a conferma.

A questa nobile e ingegnosa difesa fa sinistro riscontro la seguente


Sententia Criminale
In nome della Santissima Trinità


» Noi Paris Madernino, giudice delegato della giurisdittione di Castellano, tanto in civile, quanto in criminale;

» per nome di monsignor illustrissimo e reverendissimo Paris, arcivescovo e principe di Salisburgo;

» e degli illustrissimi signori Cristoforo e fratelli conti di Lodrone e Castel-Romano, signori della predetta giurisdittione;