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Pagina:Decreto e capitoli di concessione perché la strada ferrata da Napoli a Nocera sia prolungata per Sanseverino ad Avellino.djvu/16

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Nocera si volessero immettere altresì da Nocera per Sanseverino ad Avellino.

30. Le quistioni che potranno nascere dall’uso della concessione, dal modo di esercitarla, e da tutte le sue conseguenze e dipendenze, saranno decise sommariamente da due arbitri, de’ quali uno sarà nominato dal real Governo, e l’altro dal Signor Bayard, o da chi avrà causa da lui. In caso di disparità sarà terzo arbitro necessario il Presidente della gran Corte civile di Napoli, dispensando Sua Maestà espressamente colla pienezza del suo sovrano potere alla disposizione dell’articolo 212 della legge de’ 29 di maggio 1817. Gli arbitri giudicheranno inappellabilmente, e la loro sentenza avrà forza di cosa giudicata, contro di cui non si ammetterà verun rimedio straordinario, e specialmente il ricorso per ritrattazione, il ricorso civile, e quello per annullamento.

31. Il concessionario è autorizzato a formare per la esecuzione e per rendere utile l’uso della strada di ferro una società commerciale, in favore della quale egli potrà dimettersi di una parte, o della intera concessione a lui fatta, conformandosi per la formazione di tale società alle vigenti leggi di eccezione per gli affari di commercio.

Approvato: Napoli, il dì 2 di Giugno 1846.


Firmato, FERDINANDO.


Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Cons. de’ Ministri
Firmato, Marchese Di Pietracatella.
Certificato conforme.
Il Cons. Minis di Stato
Presidente interino del Cons. de’ Ministri
Marc. Di Pietracatella.