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Per render notorie le leggi, vi sono dei mezzi di facil pratica e che si presentano spontanei: — Pubblicarne a poco prezzo edizioni autentiche, — Distribuirle nelle comuni, — Affiggerle in dati luoghi, — farle leggere nelle chiese. (Ved. trattati di Legislazione Tomo I. della promulgazione delle Leggi.)

Ma questi mezzi di render notorie le leggi consistenti in pratiche, per così dire, esterne sarebbero poco efficaci, se la materia stessa della legge non fosse stata ben preparata, e non avesse ricevuta una buona distribuzione ed una buona forma.

Il primo principio per procedere ad una divisione consiste nel separar le leggi d’un interesse universale da quelle d’un interesse speciale o particolare.

Vi sono leggi che ogni individuo deve sempre aver presenti, ed altre che non vengono a bisogno che in certe circostanze; cioè vi sono alcune leggi d'un interesse permanente ed altre d’un interesse occasionale.

Il codice penale è il più importante. Tutte le azioni umane oggetto della legge vi sono necessariamente contemplate. La così detta Legge civile non è che una raccolta di spiegazioni; o in altri termini, una esposizione della materia penale. Quindi il codice penale proibisce d’occupare una proprietà su cui non s’abbia alcun diritto: il codice civile spiega quali sono le differenti circostanze per cui s’acquistano diritti sopra una cosa o per cui se ne acquista la proprietà. Il codice penale proibisce l’adulterio: la legge civile espone tuttociò che concerne il matrimonio, e le reciproche obbligazioni dei coniugi.

Ma come il codice penale deve esser compilato per non deviare dalla regola dell’interesse universale? I de-